REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
Codice penale Art. 414 - Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1. con la reclusione da uno...
La perquisizione (che può essere locale o personale) è un mezzo di ricerca della prova, con cui l’autorità giudiziaria cerca cose pertinenti al reato o il corpo del reato.
Dunque, la perquisizione è un atto a sorpresa, pertanto non spetterà alcun avviso al soggetto nei confronti del quale viene effettuata, il tutto ovviamente finalizzato a non consentire una modifica dello stato dei luoghi o l’occultamento di cose.
Si sottolinea come non sia necessario un “mandato” per effettuare tale atto a sorpresa, sarà fondamentale solo un decreto motivato di perquisizione (che non ci sarà nei casi di urgenza, come ad esempio quando c’è iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o non si può attendere il decreto da parte del Pubblico Ministero), la cui copia (che contiene scopo e ragioni dell’atto) verrà consegnata all’interessato.
Avv. Flavio Falchi