“In quanto titolare della custodia della cartella clinica la responsabilità di disciplinare l’accesso resta
al Direttore Sanitario (art.5 D.P.R.128/69) “rilascia agli aventi diritto in base ai criteri stabiliti dalle
singole amministrazioni, copia della cartella clinica e ogni altra certificazione sanitaria riguardante i
malati assistiti in ospedale”.
Gli aventi diritto cui è riservato il rilascio del materiale sanitario sono individuabili, oltre che nel
paziente, nella persona fornita di delega, conformemente nella disposizione di legge, al tutore o
all’esercente la patria potestà in caso di soggetti interdetti, in tutti i soggetti appartenenti al servizio
pubblico, nel medico curante, negli enti previdenziali (INAIL, INPS) e nell’autorità giudiziaria. In
caso di soggetti deceduti il diritto all’accesso alla cartella clinica è garantito previa l’identificazione
nei modi di legge dell’avvento diritto.
Inoltre il personale medico dell’ospedale per fini statistici, epidemiologici e scientifici può chiedere
copia della cartella clinica nel rispetto della riservatezza e del l’anonimato dell’interessato. Infine
per tutelare la salute e l’incolumità psicofisica di una persona si possono legittimamente acquisire
presso cliniche ed ospedali i dati sanitari di un parente anche se questi non presti il suo consenso o
si rifiuti di darlo (Autorizzazione n.2/1998 emanata dal garante pubblicata sulla G.U. del 1/10/98)”.
“Il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio competente; al
richiedente dovrebbe essere dato la possibilità di scegliere come ricevere la documentazione:
consegnata brevi manu, tramite pony express oppure tramite servizio postale (racc, s.p.m.). Il
richiedente dovrà provvedere nel momento della richiesta al pagamento relativo alle spese di
fotocopiatura della cartella clinica nonchè alle spese di spedizione qualora la stessa venga inviata
mediante plico postale. Le copie conformi di cartella clinica devono essere assoggettate ad imposta
di bollo, se ed in quanto dovuta, seconda la normativa vigente. Inoltre sarà comunicato al
richiedente i tempi d’attesa stabiliti dalla amministrazione per il rilascio della cartella”.
“La cartella clinica può essere rilasciata all’interessato, munito di documento di riconoscimento o al
delegato munito di documento di riconoscimento proprio, delega firmata e di documento di
riconoscimento del delegante.
In casi specifici per i quali la tutela del segreto professionale ed i motivi di riservatezza della
diagnosi richiedono una tutela particolare, si rende necessario prevedere l’esclusione della delega ed
il rilascio di copia della cartella esclusivamente all’interessato (HIV+, IVG, ecc.).
Il rilascio viene eseguito presso l’ufficio predisposto negli orari di apertura”.
“Copia della cartella clinica di un defunto può essere richiesta dai legittimari della stesso (ex. art. 536
c.c.) e precisamente: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, in mancanza dei predetti gli
ascendenti legittimi, nonché, dagli eredi testamentari.
Al momento del rilascio il richiedente dovrà presentare una autocertificazione attestante la qualità
di legittimo erede, la relazione di parentale esistente con il defunto nonché l’indicazione dei dati
anagrafici del paziente, della data di entrata, dimissione o decesso e l’indicazione precisa della
clinica/reparto in cui il paziente è stato ricoverato. Quando le persone indicate nel comma
precedente siano più e vi è dissenso, decide l’autorità giudiziaria”.
“I reperti istologici o bioptici riferiti ed esami eseguiti in regime di ricovero sono rilasciati dietro
specifica richiesta. Al momento del rilascio l’avente diritto dovrà sottoscrivere l’impegno a
restituire il materiale ritirato. I vetrini devono essere restituiti anche se rotti; la mancata restituzione
costituisce reato. Potranno essere rilasciati in accordo con il Direttore o Primario dall’Istituto o
Reparto interessato anche parte dei vetrini e dei reperti tali da non incidere sulla significatività delle
serie riguardanti casi clinici.
I reparti consegnati all’interessato dovranno recare un timbro dell’Azienda o sigla di
riconoscimento apposta dalla Direzione Sanitaria, onde impedire eventuali sostituzioni colpose o
dolose.
E’ fatto obbligo ai pazienti che effettuano l’esame istologico ambulatoriale il ritiro entro una data
prestabilita, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancato ritiro. Al
fine di conservare presso l’ospedale la documentazione necessaria a conferma degli atti medici
eseguiti durante i ricoveri, verranno rilasciate le copie delle radiografie in originale, dietro richiesta
dell’interessato e pagamento di quanto appositamente stabilito dall’Amministrazione con apposito
atto deliberativo”.
fonte: https://www.anmdo.org/wp-content/uploads/2016/10/La-cartella-clinica.pdf