FURTO AL SUPERMERCATO: COSA SI RISCHIA
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L’installazione di un ascensore in un condominio è spesso un tema dibattuto, soprattutto quando la richiesta proviene da un gruppo ristretto di condomini e non coinvolge tutti i proprietari. Questa situazione è regolata dal Codice Civile e dalla normativa sulle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989), che bilanciano il diritto all’accessibilità con il principio di rispetto della proprietà comune. Vediamo come procedere e quali sono le regole da seguire.
L’installazione di un ascensore: diritto o facoltà?
L’installazione di un ascensore è considerata un’opera finalizzata a migliorare l’accessibilità dell’edificio, in particolare per persone con disabilità, anziani o coloro che hanno difficoltà motorie. La Legge n. 13/1989 garantisce il diritto di abbattere le barriere architettoniche, prevedendo che i condomini possano installare l’ascensore anche senza l’approvazione unanime dell’assemblea. Tuttavia, se solo alcuni condomini desiderano installarlo, le modalità cambiano e devono essere rispettati specifici criteri.
La delibera in assemblea condominiale
L’installazione dell’ascensore, anche se proposta da un gruppo ristretto di condomini, deve essere sottoposta all’assemblea condominiale per discutere:
•La possibilità di approvare l’opera come intervento comune, con ripartizione delle spese in base ai millesimi;
•La realizzazione dell’opera a carico solo di alcuni condomini, se il resto dell’assemblea non intende partecipare al progetto.
In questo caso, per approvare la delibera è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un **terzo del valore millesim