
LEGGE 27 gennaio 2023, n. 9
Art. 1
1. Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26
novembre 2022, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «la residenza, ovvero» sono
sostituite dalle seguenti: «la residenza ovvero»;
al comma 4, le parole: «, sono, altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «sono altresi'».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Rafforzamento dell'Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale). - 1. Per le esigenze di funzionamento
volte a potenziare le attivita' finalizzate a mitigare il rischio
idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal 26 novembre 2022, l'Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale e' autorizzata, nell'ambito della vigente
dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso
le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in
servizio presso l'Autorita' consentite dalla legislazione vigente, un
contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia
fino a 8 unita' e un contingente di personale non dirigenziale fino a
82 unita'. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I
reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa
emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 5-ter (Piano commissariale di interventi urgenti per la
sicurezza e la ricostruzione). - 1. Al fine di garantire, nell'isola
di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di
messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle
infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento
agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli
eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e
quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del
21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con
riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal
presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e
f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operativita' del
Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere
dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e
sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26
novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale
scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre
2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi
e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto
idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, ha
validita' quinquennale ed e' attuato progressivamente nel limite
delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del
predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri
atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le piu'
urgenti necessita' nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e
disponibili nella contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il
monitoraggio e' svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2
integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del
necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto
idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando,
ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili
alla ricostruzione post-sisma e alle attivita' previste dal piano
commissariale di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al
comma 2, il Commissario straordinario puo' definire accordi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario
straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei
ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario
straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma
51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 5-quater (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico
per l'isola di Ischia). - 1. L'Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti
di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico
nell'isola di Ischia.
2. L'aggiornamento del piano e' approvato in piu' stralci
funzionali, in coerenza con le modalita' di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio
funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, e'
adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano
commissariale di cui all'articolo 5-ter, comma 2, del presente
decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.
Art. 5-quinquies (Progettazione e attuazione degli interventi). -
1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di
progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel
piano di cui all'articolo 5-quater del presente decreto si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo
del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal
comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, e'
prorogato al 31 dicembre 2023.
Art. 5-sexies (Misure in materia di fanghi e inerti da colata). -
1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da
liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26
novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui
al comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario
straordinario individua piu' siti destinati allo stoccaggio
provvisorio.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa
massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze
commissariali adottate ai sensi del comma 1 e' assicurato altresi' il
raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 5-septies (Rafforzamento della capacita' amministrativa e
risorse). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura
commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato
decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello
stesso comma 2, con le modalita' di cui al medesimo articolo 31 del
citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l'anno 2023, fino a un
massimo di: 5 unita' di personale non dirigenziale; 2 unita' di
personale dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2
esperti, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si
provvede, nel limite massimo di spesa di 641.000 euro per l'anno
2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilita' speciale di
cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e
di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle
seguenti: «l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2028»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «e dal comma 1, del» sono sostituite
dalle seguenti: «, e dal comma 1 del» e le parole: «ciascuno degli
anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, a 3 milioni di euro per
l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028»;
alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al
2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle
seguenti: «l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di
euro per l'anno 2028».