RAPINA DEL CELLULARE – CASSAZIONE
Cassazione Penale, n. 08138 del 02.12.2021-07.03.2022, Sez. 2 “È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato, integri il relativo fatto tipico, ex art. 628 c.p., la condotta...
Il pignoramento dello stipendio presuppone che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo valido per poter seguire nella procedura, quindi un atto giudiziario, come una sentenza o un decreto ingiuntivo che attestino la situazione debitoria nei confronti del creditore. Il tutto inizia con un atto di pignoramento, consegnato all’ufficiale giudiziario del tribunale territorialmente competente da parte dell’avvocato che assiste il creditore. L’atto in questione viene notificato non solo al debitore, ma anche al suo datore di lavoro appositamente individuato dalla parte creditrice.
Dunque, entro il termine di 10 giorni, il datore di lavoro comunicherà a mezzo PEC o raccomandata a/r l’importo dello stipendio del dipendente nei confronti del quale si procede.
Si precisa altresì che il pignoramento non può superare 1/5 dell’importo netto dello stipendio mensile (ad eccezione di casi come gli alimenti ai figli ove la soglia può essere superiore).
Ricevuta la notifica del pignoramento, il debitore (per evitare l’esecuzione) può contestare il diritto del creditore a procedere al pignoramento stipendio, può contestare irregolarità in merito alla procedura di pignoramento, può pagare la somma per cui è stata attivata la procedura esecutiva, può procedere ad un saldo e stralcio (che deve essere accettato dalla controparte) con cui il debitore offre il pagamento immediato di una somma inferiore rispetto al debito contestato.
Avv. Flavio Falchi