Il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, pertanto dopo il primo mese di insolvenza vi sara l’applicazione di sanzioni pecuniarie che possono progressivamente aumentare in base ai mesi di insolvenza accumulati.
Ad esempio, decorso il primo anno senza che il bollo sia stato pagato, la sanzione applicabile è del 30% della tassa complessiva dovuta, più interessi di mora.
In qualsiasi momento, il debitore può provvedere al pagamento del bollo auto non saldato tempestivamente, anche a seguito di ricezione di una cartella esattoriale (in tal caso andrà pagato l’importo della cartella); ma se l’intimazione a pagare il bollo non è stata notificata entro il termine di 3 anni, il debitore può procedere a proporre un ricorso tramite avvocato per farne accettare la prescrizione.
Ci sono casi in cui il bollo non va pagato:
– veicoli di interesse storico-artistico e veicoli trentennali;
– veicoli di proprietà di soggetti disabili o di soggetti accompagnatori di disabili;
– le auto e i mezzi di proprietà dello Stato;
– le auto elettriche per ì primi 5 anni dall’immatricolazione.
Avv. Flavio Falchi