LE CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI DI CONSUMO
CODICE DEL CONSUMO Art. 33. 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore...
In Europa l’animale da compagnia va inteso come un animale tenuto dall’uomo in genere presso la sua abitazione e per sua compagnia; la persona che adotta un animale sarà responsabile della sua salute e del suo benessere, impegnandosi a non causare dolori o sofferenze ed in particolare a non abbandonarlo.
In particolare chi adotta un animale da compagnia deve: 1) fornirgli quantità sufficiente di cibo e di acqua; 2) procurargli adeguate possibilità di esercizio e di sfogo;
3) adottare misure funzionali ad evitarne la fuga; 4) provvedere alla sua eventuale istruzione/educazione in maniera adeguata, senza costringerlo a sforzi non compatibili con la sua natura, e senza indirizzarlo verso condotte che sfocino nell’ illecito.
In ogni caso, è vietata la vendita di animali a minori di anni 16 in assenza di autorizzazione/consenso dei genitori.
Sono vietati gli interventi chirurgici (a meno che non sia funzionali a migliorare le condizioni di salute dell’animale o provvedere alla loro cura), pertanto non sono ammessi il taglio della coda, delle orecchie, dei denti e delle unghie.
Infine, l’abbattimento di un animale domestico può essere effettuato solo da un veterinario o da altra persona competente, fatta eccezione per i casi di urgenza in cui si debba porre fine alle sofferenze dell’animale.
In ogni caso, si dovrà assicurare il minimo di sofferenza che l’animale possa subire a messo iniezione.
Avv. Flavio Falchi