In Europa l’animale da compagnia va inteso come un animale tenuto dall’uomo in genere presso la sua abitazione e per sua compagnia; la persona che adotta un animale sarà responsabile della sua salute e del suo benessere, impegnandosi a non causare dolori o sofferenze ed in particolare a non abbandonarlo.

In particolare chi adotta un animale da compagnia deve: 1) fornirgli quantità sufficiente di cibo e di acqua; 2) procurargli adeguate possibilità di esercizio e di sfogo;
3) adottare misure funzionali ad evitarne la fuga; 4) provvedere alla sua eventuale istruzione/educazione in maniera adeguata, senza costringerlo a sforzi non compatibili con la sua natura, e senza indirizzarlo verso condotte che sfocino nell’ illecito.

In ogni caso, è vietata la vendita di animali a minori di anni 16 in assenza di autorizzazione/consenso dei genitori.

Sono vietati gli interventi chirurgici (a meno che non sia funzionali a migliorare le condizioni di salute dell’animale o provvedere alla loro cura), pertanto non sono ammessi il taglio della coda, delle orecchie, dei denti e delle unghie.

Infine, l’abbattimento di un animale domestico può essere effettuato solo da un veterinario o da altra persona competente, fatta eccezione per i casi di urgenza in cui si debba porre fine alle sofferenze dell’animale.
In ogni caso, si dovrà assicurare il minimo di sofferenza che l’animale possa subire a messo iniezione.

Avv. Flavio Falchi

 

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