Il seguente link può aiutarti ad inviare una segnalazione per ”revenge porn”:


https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth

 

Garante della Privacy

Art. 33-bis – Revenge porn

1. Le segnalazioni di cui all’art. 144-bis del Codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale. Il modello è approvato con determinazione del Segretario generale.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, verificata la compatibilità della richiesta alla previsione di cui all’art. 144-bis del Codice, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, salva l’esigenza di acquisire un’integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza dal dirigente della medesima unità organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente è trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.

4. Nei casi in cui la segnalazione non soddisfi i requisiti richiesti dall’art. 144-bis del, Codice e dalla presente disposizione, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente procede nei modi di cui all’art. 8, comma 2, o, laddove ciò non risulti possibile, archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all’interessato.

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