COME INIZIARE UNA RACCOLTA FONDI
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Corte Costituzionale sentenza 3/2023
“ In particolare, l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. – oggetto delle censure del rimettente – stabilisce che la predetta sospensione non possa avere luogo nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dei condannati per una serie di ulteriori delitti, tra cui per l’appunto quello di incendio boschivo, di cui all’art. 423-bis cod. pen.
Il rimettente, come anticipato, censura la disposizione nella sola parte in cui esclude dalla sospensione dell’ordine di esecuzione le condanne per il delitto di incendio boschivo nella sua forma colposa, prevista dal secondo comma dell’art. 423-bis cod. pen. Tale esclusione darebbe luogo, a suo avviso, a irragionevoli disparità di trattamento, e assieme frustrerebbe la finalità rieducativa della pena….
Da tutto ciò consegue che la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta, nei casi di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.“