logo mioL’art. 527 del codice penale contemplava l’ipotesi di reato del compimento di atti osceni in luogo pubblico prevedendo che “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni”.

Oggi, però, a seguito dell’intervenuta depenalizzazione di al cune fattispecie di reato, la norma è stata rielaborata, punendo gli atti osceni con sanzioni amministrative, a meno che non sussistano circostanze aggravanti, per le quali permane la pena della reclusione: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”

Osceni sono quegli atti ed oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, cagionando “una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo”. (Cass. n. 37395/2004).

Il bene giuridico oggetto di tutela, dunque, è la moralità pubblica ed il buon costume, intendendo per moralità la coscienza etica di un popolo nell’ambito sessuale, e per buon costume, il vivere adeguandosi a quelle regole sociali non scritte in ambito morale e quindi, anche sessuale.

Per moralità pubblica va definita come la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell’ambito sessuale.

Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengano alle manifestazioni sessuali.

In primis, il reato è di pericolo, ovvero sussiste allorquando vi sia un pericolo astratto che possa generare conseguenze nelle persone, in particolare i minori, ed in più, deve attenere la sfera strettamente sessuale, in mancanza di quest’ultima si ricadrà nell’ambito degli atti contrari alla pubblica decenza, reato previsto dall’art. 726 del codice penale.

Inoltre, il luogo deve essere pubblico, ovvero accessibile a terzi o comunque facilmente osservabile da un numero indeterminato di soggetti non consenzienti, a nulla rilevando le misure adottate per impedire di essere visti, tenuto conto che può sempre sussistere la possibilità dell’altrui percezione.

“Il reato di atti osceni in luogo pubblico è configurabile anche nel caso in cui il fatto si verifichi nelle parti comuni di un edificio condominiale, le quali devono qualificarsi come «luogo aperto al pubblico» in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini che abitano nell’edificio, ma anche agli estranei che si recano a trovare i condomini”.
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6434 del 11 febbraio 2008)

Avv. Flavio Falchi

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