logo mioArticolo 727 del codice penale:
“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Tale fattispecie di reato mira a tutelare l’animale in quanto essere senziente, ovvero dotato di una propria sensibilità e capace di patire la sofferenza dell’abbandono.

Per abbandono va inteso qualsiasi manifestazione di disinteresse nei confronti dell’animale, dal lasciarlo ad esempio nel giardino giorni interi senza fornire cibo ed acqua, al lasciarlo per strada. Al di là dell’intento del soggetto di disfarsi coscientemente dell’animale, ciò che conta per la configurazione del reato predetto è l’agire consapevole che in assenza delle dovute cure ed attenzioni l’animale non sarà in grado di gestirsi autonomamente.

Chiaramente, non integra il reato di abbandono la condotta di colui che smarrisce l’animale accidentalmente o di colui che, pur avendo provveduto a chiuderlo in uno spazio sicuro, non sia riuscito ad evitare la fuga dell’animale.

L’abbandono, inoltre, riguarda unicamente animali domestici o, comunque, abituati alla cattività, pertanto non vi sarà reato allorquando vi sia il rilascio di un animale selvatico o accudito presso di sé solo al fine di prestare cure o assistenza.

Chiunque assista ad un abbandono di animale (in autostrada ad esempio), oppure ad un canile in condizioni mortificanti, o ad un cane rinchiuso in un automobile in sosta al sole, può sporgere denuncia presso le autorità competenti o presentare un esposto. Il giudice competente sarà il tribunale in composizione monocratica che giudicherà il soggetto in sede penale.

Avv. Flavio Falchi

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