logo mioL’art. 372 del Codice Penale recita: ” Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Trattasi di un delitto contro l’amministrazione della giustizia, che punisce chi intralcia il corretto funzionamento delle attività giudiziarie attraverso la propria prova testimoniale, considerata come strumento funzionale a fondare il convincimento del giudice procedente.

Chi può commetterlo è chiunque renda una testimonianza, in sede civile o penale, fornendo una dichiarazione non veritiera oppure omettendo circostanze a lui, in realtà, ben note.
Qualora dalla falsa testimonianza, sia derivata una condanna alla reclusione o all’ergastolo per un soggetto, si avranno aumenti di pena per il falso testimone in misura proporzionale:
– se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da tre ad otto anni;
– se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni;
– se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Inoltre, qualora il soggetto, che ha reso una falsa testimonianza, dimostri che le mendaci dichiarazioni sono state rese per salvare sè stesso o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, ovvero per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere, può non essere punito per il reato di cui all’art. 372 c.p. qualora ritratti il falso (fornendo la versione veritiera dei fatti) non oltre la chiusura dibattimentale penale o non oltre la pronuncia della sentenza definitiva civile.

Qualora si reiteri la stessa falsa testimonianza nelle successive fasi dello stesso procedimento, si è in presenza di un unico reato, che si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione falsa.

Non è invocabile l’esimente dello stato di necessità nell’ipotesi in cui l’imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza – circa sei anni prima – erano rimasti vittime di atti intimidatori)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34595 del 7 settembre 2009)

In tema di falsa testimonianza, ciò che rileva ai fini dell’integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26559 del 2 luglio 2008)

Avv. Flavio Falchi

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