logo mioPer stalking si intendono gli atti persecutori come minacce, molestie, pedinamenti, appostamenti, telefonate indesiderate, dunque comportamenti che configurano il reato previsto dall’art. 612 bis del Codice Penale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”

Suddetti comportamenti possono avvenire anche in maniera virtuale, avvalendosi del mondo informatico, configurano così il cyberstalking, che ha un approccio non “fisico”, ma telematico con mail, smartphone, social network, interventi in chat o forum, post o commenti, ovvero atti tali da ingenerare comunque ansia e paura nella vittima senza, però, un vero e proprio contatto diretto.

Anche nel cyberstalking, parliamo di dolo generico dello stalker, ossia coscienza e volontà di intimidire la vittima a prescindere dalla specifica finalità; qui, però, vista la diffusione del mezzo informatico e delle relative tecniche di anonimato, la prova concreta che il soggetto agente perseguiti la vittima può risultare più ostica, atteso che può capitare di raggirare i server con nomi falsi o introducendosi abusivamente in altri sistemi informatici.

Infine, si evidenzia che per contrastare tale fenomeno, la vittima potrà rivolgersi ad un avvocato che assieme alla Polizia Postale o a tecnici informatici, potranno localizzare il colpevole e comunque fornire una prova più incisiva in un eventuale procedimento penale per far condannare lo stalker.

Avv. Flavio Falchi

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