Il diritto di cronaca implica che vengano riportati i fatti che sono accaduti in maniera oggettiva, ovvero fornendo al pubblico una notizia per informarla di una fatto o un avvenimento senza che vi sia influenza alcuna.

Quindi si parla di cronaca quando sarà il lettore ad elaborare un suo punto di vista critico, basandosi unicamente su elementi oggettivi e non soggettivi.

In tal senso il Testo unico dei doveri del Giornalista recita:

Articolo 2
Fondamenti deontologici

Il giornalista:

a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua”.

 

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