logo mioLa perquisizione personale e l’ispezione personale fatte dalla Polizia Giudiziaria a carico di un soggetto sono atti previsti dal codice di rito che devono essere eseguiti nel rispetto di prestabilite formalità.

Sono attività che tendono all’individuazione del corpo del reato o prove pertinenti al reato, ovvero alla verifica di caratteristiche personali, azioni che devono essere compiute in presenza di una specifica autorizzazione rilasciata dal Giudice competente, ovvero, in mancanza, in situazioni di flagranza di reato oppure quando vi è un fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti a un reato.

Quando vi è assenza di suddetti presupposti, siamo in presenza del reato previsto dall’art. 609 del Codice Penale (Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno); per pubblico ufficiale, si intendono gli organi di Polizia Giudiziaria, ma non solo (si pensi ad esempio al controllore di un bus o di un treno che chiede i documenti a un soggetto che si rifiuta di darli, ed il controllore fruga nelle sue tasche alla ricerca del portafogli).

Affinché si possa parlare di perquisizione arbitraria è necessario che il pubblico ufficiale agisca abusando i poteri inerenti alle sue funzioni, circostanza che si realizza sia laddove vi sia incompetenza assoluta (in quanto la legge non gli attribuisce i poteri per l’esecuzione di ispezioni) sia quando non si rispettano le formalità imposte dalla legge.

Inoltre, il delitto di perquisizione arbitraria sussiste non solo quando siano in concreto assenti le condizioni ex lege per il compimento dell’atto, ma anche quando esso avvenga con modalità del tutto illegali, ovvero violente, tali da provocare lesioni sul soggetto perquisito (anche se, sul punto, parte della Cassazione ritiene che è da ritenersi sussistente il reato di lesioni personali aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale).

Infine, integra il delitto ex art. 609 c.p., la perquisizione del bidello, che esegue l’ordine del preside dell’istituto scolastico, finalizzata a scoprire l’autore di un furto (caso in cui non vi è affatto attribuzione di poteri da parte della legge).

Avv. Flavio Falchi

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