logo mio

Col patrocinio a spese dello Stato, il soggetto non abbiente può godere dell’assistenza di un avvocato senza dover pagargli l’onorario o le spese.
L’assistenza gratuita dell’avvocato (cd. gratuito patrocinio ) è garantita per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a coloro che non dispongono di un sufficiente reddito e versino in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sopportare i costi.
Le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ex art. 76 DPR 115/2002.

In primis, vi è un limite di natura reddituale; la norma, infatti, stabilisce che solo coloro (in via generale e senza tener conto delle ulteriori specificazioni) che risultano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non superiore ad euro 11.528,41 possono ammettersi al patrocinio.

Qualora l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Inoltre, si deve tener conto anche dei redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Quando, invece, l’istanza proviene da soggetti già condannati con sentenza definitiva per una delle fattispecie incriminatrici
(come 416-bis c.p., 291-quater DPR n. 43/1973, 73 e 74 DPR n. 309/1990, reati posti in essere avvalendosi delle condizioni prescritte dall’art. 416-bis c.p. o con il fine di determinare una agevolazione all’esercizio delle attività facenti capo alle associazioni a delinquere di stampo mafioso) vi è un’apposita preclusione di legge.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
i cittadini italiani
gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
gli apolidi
gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.