Per prevenire ipotesi di infortuni degli studenti, le scuole sono dotate di polizze assicurative per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento danno.

La violazione dell’obbligo di custodia da parte di insegnanti ed operatori scolastici nei confronti di alunni/studenti, viene considerato, ex art. 2048 ci. 2 c.c., come culpa in vigilando in ordine ai danni subiti dagli allievi nell’ambito scolastico.

Per ambito scolastico, vanno intesi tutti gli spazi di pertinenza della scuola all’interno dei quali lo studente si trova in maniera legittima (ovvero durante gli orari consentiti), ove saranno coperti i danni che lo studente subisce dando semplice prova che gli stessi si siano verificati all’interno degli spazi scolastici.

La scuola, inoltre, è chiamata a risarcire i danni (come ad esempio le lesioni subite) derivanti da episodi di bullismo, dovendo il personale docente prevenire/intervenire in situazioni di vessazione ai danni degli studenti.

Infine, va sottolineato come la responsabilità della scuola si estende a tutte le attività extra scolastiche (come le gite), nonché a tutte le attività fisiche svolte all’interno o all’esterno dell’edificio (es. Educazione fisica o gare).

Per i danni subiti, pertanto, ci si dovrà rifare sull’assicurazione dell’istituto scolastico, il quale è tenuto, secondo il principio di trasparenza, a darne compiuta informazione a tutti i genitori degli alunni/studenti.

Avv. Flavio Falchi

 

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