Qualora si acquisti su Internet merce che risulta essere contraffatta, l’acquirente può rispondere di alcuni reati:

1) L’articolo 474 del Codice Penale:”Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi“, sanziona “chiunque introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati”. Il reato punisce, dunque, chi detiene per vendere e chi pone in vendita merce con marchi che risultano contraffatti. Per la configurazione del reato non è necessario che il soggetto ponga in essere trattative al fine di vendere la merce, essendo sufficiente di per sé che abbia effettiva coscienza di detenere (per la vendita) cose contraffatte.

2) Art. 648 del codice penale. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

3) Art. 712 del codice penale (Acquisto di cose di sospetta provenienza)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10 . Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Il compito dell’avvocato, nell’ipotesi in cui un soggetto viene sorpreso ad acquistare merce contraffatta (ad esempio con un sequestro alla dogana) sarà quello di dimostrare al giudice procedente che l’indagato/imputato ha acquistato i prodotti contraffatti in buona fede, per un uso personale o altrui, quindi un fine differente rispetto a quello della vendita.
La buona fede può risultare dalla circostanza che il venditore era verosimilmente affidabile, il prezzo era nella norma (e non irrisorio), il pagamento era trasparente e tracciabile, ed il sito internet offriva garanzie relative agli acquisti, resi e profilo dei venditori.

Avv. Flavio Falchi

 

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