IL PATTEGGIAMENTO
La riforma modifica gli effetti del patteggiamento:
• per il solo patteggiamento allargato l’accordo con il PM potrà vertere sulle pene accessorie, nonché la durata delle stesse;
• la sentenza di patteggiamento non può in alcun modo essere utilizzata ai fini probatori nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.

IL GIUDIZIO ABBREVIATO
• la richiesta di abbreviato condizionato è subordinata all’assunzione di una prova, deve essere accolta solo se rispetta i principi di economia processuale;
• fermo restando la riduzione di un terzo della pena, il Giudice dell’esecuzione, valutata la rinuncia all’impugnazione dell’imputato, può applicare un’ulteriore riduzione di un sesto alla pena inflitta.

IL GIUDIZIO IMMEDIATO
La riforma amplia la possibilità di accedere a riti premiali in ipotesi di giudizio immediato:
• nell’ipotesi in cui la richiesta di abbreviato condizionato venga rigettata, si potrà chiedere il rito abbreviato semplice, il patteggiamento o la messa alla prova;
• idem nel caso in cui la richiesta di patteggiamento non venga accolta, si potrà proseguire nelle forme del rito abbreviato o della messa alla prova.

IL PROCEDIMENTO PER DECRETO
L’imputato può beneficiare della riduzione di un quinto della pena pecuniaria se provvede a pagarla nel termine di giorni 15 rinunziando all’opposizione al decreto penale di condanna.

Avv. Flavio Falchi

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