ABUSO EDILIZIO – NORMATIVA
Testo Unico Edilizia Art. 44 (L) - Sanzioni penali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge...
L’Agcom ha di recente stilato delle linee guida (delibera 7/24) con cui stabilisce:
“…- l’influencer ha la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il
controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei
contenuti medesimi;
– il servizio è accessibile al grande pubblico, raggiunge un numero significativo di
utenti sul territorio italiano, ha un impatto rilevante su una porzione significativa
di pubblico e i contenuti sono diffusi tramite un servizio di piattaforma di
condivisione di video o di social media;
– il servizio consente la fruizione dei contenuti su richiesta dell’utente….
è opportuno elencare taluni elementi che, in sede di prima applicazione,
consentono, in ossequio a principi e canoni di proporzionalità, differenziazione e
adeguatezza, di individuare gli influencer che svolgono attività professionale a cui si
applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. I
soggetti sono distinguibili in:
(i) Influencer che propongono contenuti audiovisivi aventi le caratteristiche
definite dalle presenti Linee guida comprendenti comunicazioni
commerciali sulla base di accordi di qualsiasi tipo, dietro corresponsione di
denaro ovvero fornitura di beni o servizi che cumulativamente:
a. raggiungono un numero di iscritti (i cosiddetti follower) pari, in sede di
prima applicazione, ad almeno un milione, risultanti dalla somma degli
iscritti sulle piattaforme e dei social media su cui operano;
b. hanno pubblicato nell’anno precedente alla rilevazione almeno 24
contenuti aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida;
c. abbiano superato almeno su una piattaforma o social media un valore di
engagement rate medio negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2%;
(ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, e che si
caratterizzano per non raggiungere la soglia stabilita supra del numero di
follower e di un significativo engagement rate, ai quali, di contro, non
appare giustificata l’imposizione di tali oneri, ferma restando l’applicabilità
ai contenuti dagli stessi pubblicati degli artt. 41 e 42 del Testo unico…
…In particolare, i contenuti diffusi dagli influencer:
a. non devono contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere
reati ovvero apologia degli stessi;
b. devono garantire il rispetto della dignità umana e non pubblicano
contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, incitare,
propagandare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo
legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione e offendere la
dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di
un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, soprattutto nel caso di
gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche
distintive. Inoltre, per quanto applicabili, si adeguano ai principi
stabiliti nella raccomandazione sulla corretta rappresentazione
dell’immagine della donna come individuati nella delibera
n. 442/17/CONS;
c. non devono contenere elementi suscettibili di determinare la
deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della
vittima di violenza, odio, di discriminazione o di lesione della dignità
umana o di qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria;
d. rispettano le norme in tema di tutela dei minori assicurando di non
pubblicare contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico
o morale dei minori, come individuati nella delibera n. 52/13/CSP e
adottando meccanismi di segnalazione conformi alle disposizioni di
cui all’art. 9 della delibera n. 74/19/CONS per i contenuti
potenzialmente nocivi. All’atto del caricamento del contenuto, gli
influencer usano, ove disponibili, le funzionalità fornite dalla
piattaforma per la condivisione di video per indicare che il contenuto
contiene contenuti potenzialmente nocivi per i minori.
10. Gli influencer evitano il ricorso a tecniche subliminali, sia per quanto concerne la
creazione di contenuti informativi o di intrattenimento sia a riguardo delle comunicazioni
commerciali.
11. Gli influencer rispettano le norme in tema di comunicazioni commerciali,
televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti, di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48
del Testo unico, il divieto di pubblicità occulta, nonché le disposizioni attuative adottate
dall’Autorità con apposito regolamento, riconoscendo altresì le norme esplicitate nel
Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale
diffusa attraverso Internet promosso dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria. In caso
di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer riportano nel testo che accompagna
il contenuto, o in sovrimpressione all’interno del contenuto medesimo, una scritta che
evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile.
12. Inoltre, gli influencer si impegnano a garantire la presentazione veritiera dei fatti
e degli avvenimenti e a verificare la correttezza e l’obiettività delle informazioni anche
attraverso la menzione delle fonti utilizzate, nonché a porre in essere azioni di contrasto
alla disinformazione online nell’ambito delle iniziative proposte dal Tavolo tecnico.
13. Gli influencer garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del
diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
14. In caso di violazione delle disposizioni sopra richiamate, si applica il relativo
presidio sanzionatorio secondo quanto previsto dall’art. 67 del Testo unico, fermo
rimanendo quanto stabilito dall’art. 1, comma 31, della legge n.249/97…
…Il codice di condotta dovrà prevedere sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli
influencer. In particolare, dovrà essere chiaramente individuabile il mittente o creatore
del video e deve essere disponibile un dato di contatto, secondo modalità da stabilirsi nel
codice di condotta.
18. L’Autorità vigilerà al fine di verificare che le misure previste nelle presenti linee
guida e nel codice di condotta siano efficacemente e correttamente attuate…”