In Italia il fine dell’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi in via di separazione è quello di offrire una compiuta tutela ai figli (minorenni, o maggiorenni dipendenti economicamente dai propri genitori).
Nel caso di cui sopra, la casa coniugale verrà assegnata al genitore con cui continuano a vivere i figli, anche nel caso in cui la proprietà dell’immobile è dell’altro genitore, il tutto finalizzato a consentire ai figli di permanere nell’abitazione familiare.
Ma, nel caso in cui i coniugi non abbiano avuto figli (o gli stessi risultano essere maggiorenni ed indipendenti, con una propria abitazione) il giudice non ha potere di assegnazione della casa.
Pertanto, in presenza di una coppia senza figli, la casa coniugale spetta al coniuge che proprietario della stessa, anche nell’ipotesi in cui l’altro coniuge non abbia un’attività lavorativa o, comunque, una situazione reddituale autonoma, circostanza, quest’ultima, che rileva solo ai fini di un eventuale assegno di mantenimento.
Infine, nell’ipotesi in cui vi sia separazione di due coniugi senza figli che sono entrambi proprietari della casa coniugale, spetterà a loro decidere chi vi continuerà a vivere, oppure se dividerla, venderla, o cedere la propria quota all’altro coniuge.
Avv. Flavio Falchi