Anche dopo la riforma Cartabia, il reato di lesioni personali, nella sua forma aggravata, conserva la procedibilità d’ufficio.

“Va rilevato che il reato contestato è sanzionato con la pena detentiva ed era
all’epoca dei fatti ed è tutt’ora rimasto (anche dopo le modifiche apportate all’art. 582 cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022) procedibile d’ufficio, in ragione dell’aggravante contestata. La procedibilità d’ufficio esclude la possibilità che l’applicazione ad esso della pena pecuniaria possa derivare da una sua astratta riconducibilità alla competenza del giudice di pace, che è rimasta esclusa in materia di lesioni personali perseguibili d’ufficio.
Tale possibilità rimane preclusa anche nei casi in cui gli effetti dell’aggravante (che rende il reato procedibile d’ufficio) vengano “neutralizzati” a seguito di giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, «il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall’art. 52, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell’art. 585, comma primo, cod. pen.,

nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l’applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest’ultimo» (Sez. 5, n. 6337 del 23/11/2016, Castigliego, Rv. 269583; Sez. 5, n. 46133 del 26/11/2008, Gallozza, Rv. 242000)” (Cassazione, 18796/2023).

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