“Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica.
Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore” (Cassazione 30475/19).
Dunque, non costituisce illecito penale una coltivazione “rurale” (ad esempio il classico orticello di modeste dimensioni), che non sia quindi fatta in maniera imprenditoriale, con uso di mezzo e macchinari che ne favoriscano uno sviluppo tale da poter prevedere un’ampia espansione, la quale potrebbe implicare un quantitativo ed una qualità ricavata che possano intendere la vendita a terzi soggetti.
Il tutto chiaramente è sempre soggetto alle valutazioni discrezionali del Giudice, in quanto la disciplina va valutata caso per caso.
Inoltre, nella sentenza 2388/21, la Cassazione ha ritenuto che il numero esiguo di piantine coltivate- che fa chiaramente intendere l’uso personale – esclude il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, configurando un mero illecito amministrativo; quindi la coltivazione di cannabis per uso esclusivamente personale non è penalmente rilevante quando il prodotto ricavabile è di minima entità, ottenuto tramite una coltivazione non abituale, domestica e rudimentale.
Avv. Flavio Falchi