Codice della Navigazione

Art. 941. (Norme applicabili).
Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita’ del vettore per lesioni personali del passeggero, e’ regolato dalle norme comunitarie ed internazionali ((in vigore nella Repubblica)).
((Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953.))
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio. Art. 942.
(Obbligo di assicurazione).
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita’ verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.
((L’assicuratore non puo’ opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.))
Art. 943. (Obblighi d’informazione).
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero puo’ chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
((Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.))
———— AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:
art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni”. Art. 944.
(( (Cessione del diritto al trasporto).))

((Il diritto al trasporto non puo’ essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.))
———— AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila”. Art. 945.
(Impedimento del passeggero).
Se la partenza del passeggero e’ impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia’ pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo’ chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero e’ responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.
((Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell’articolo 454, in quanto compatibili.))
Art. 946
(( (Mancata partenza del passeggero).))
((Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e’ dovuto e quello gia’ pagato e’ restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.))
Art. 947. (Impedimenti del vettore).
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria e’ l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, ((le modalita’ di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge)).
Art. 948.
(( (Lista d’attesa).))
((Con apposito regolamento dell’ENAC e’ assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d’attesa.

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui attribuito nella lista;
b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell’apertura della lista d’attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacita’ dell’aeromobile.))
Art. 949.
(( (Interruzione del viaggio del passeggero).))
((Se il passeggero e’ costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.))
Art. 949-bis.
(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del trasporto).))
((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.))
Art. 949-ter.
(( (Prescrizione).))
((I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.))
Sezione II
Del trasporto di cose
Art. 950. (Forma del contratto).
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.
Art. 951.
(( (Norme applicabili).))
((Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e’ regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non e’ disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a

456.))
Art. 952.
(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del trasporto).))
((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore e’ limitato in conformita’ della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita’ per ritardo.))

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